Home

        

MEMBRI
Cashmere and Camel Hair Council
Superfine Wool Council
GENERALE
Contattaci
Novità
Informazioni generali
Definizione di Cashmere
Produzione
Fatti
CONSUMATORE
Informazioni generali
Domande più comuni
Manutenzione del capo
Etichettatura scorretta
Fibre riciclate
Frodi
Fonti d'Informazione
DISTRIBUTORE
Informazioni generali
Pro-memoria per Il dettagliante
Etichettatura
Leggi e regolamenti
Analisi
Laboratori
Laboratori lanieri con licenza IWTO
Definizione di Cashmere
Definizione di lane fini e superfini
AREA RISERVATA AL MEMBRI
Statistiche del commercio
Riunioni
Revisioni del sito web
Other Topics

Cashmere and Camel Hair Manufacturers Institute

SCHEDA INFORMATIVA SULL'ETICHETTATURA TESSILE

L'etichettatura non corretta o non veritiera per quanto riguarda le fibre pregiate nei capi tessuti e a maglia rappresenta un problema sempre più grave per i dettaglianti sia in Italia che negli Stati Uniti. Molti fornitori di tessuti importati e molti produttori di capi non indicano correttamente il contenuto di fibre per speculare indebitamente sull'immagine delle fibre pregiate, come cashmere e pelo di cammello. E' importante che i dettaglianti facciano attenzione a questo problema perché sia le leggi italiane che statunitensi, sia federali che statali, considerano responsabili i dettaglianti per l'accuratezza delle informazioni fornite con l'etichettatura dei capi venduti.

L'etichettatura non corretta o non veritiera per quanto riguarda le fibre pregiate nei capi tessuti e a maglia rappresenta un problema sempre più grave per i dettaglianti sia in Italia che negli Stati Uniti. Molti fornitori di tessuti importati e molti produttori di capi non indicano correttamente il contenuto di fibre per speculare indebitamente sull'immagine delle fibre pregiate, come cashmere e pelo di cammello. E' importante che i dettaglianti facciano attenzione a questo problema perché sia le leggi italiane che statunitensi, sia federali che statali, considerano responsabili i dettaglianti per l'accuratezza delle informazioni fornite con l'etichettatura dei capi venduti.

Labeling
Per cortese concessione di Johnstons of Elgin

NORME ITALIANE

  • La legge del 26 novembre 1973, n.883, sull'etichettatura tessile, per prima ha regolato la materia.
  • Oggi significative modifiche alla stessa sono intervenute a seguito dell'attuazione anche in Italia della direttiva comunitaria 96/74, attraverso il recente Decreto legislativo del 22 maggio 1999 n.194.

In aggiunta il Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 9 ottobre 1999 apporta degli aggiornamenti tecnici alle disposizioni già in vigore. Il Decreto 194/99 all'art. 1, fissa i requisiti e le modalità applicabili ai prodotti tessili per essere immessi sul mercato interno prima di qualsiasi trasformazione oppure durante il ciclo industriale e durante le diverse operazioni inerenti alla sua distribuzione. Tutte le fasi della produzione sono quindi interessate. A questo proposito, ai sensi dell'art. 2. C. 1, si intendono per prodotti tessili tutti quelli che, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, sono esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato. E' utile in particolare che i dettaglianti e i consumatori conoscano le seguenti nuove disposizioni introdotte con il Decreto 194/99:

  • Denominazioni. Devono essere impiegate per indicare le fibre componenti l'articolo solo le denominazioni, nonché le relative descrizioni, così come riportate nell'allegato I del Decreto 194/99 (art. 3). Non sono ammessi quindi termini diversi da quelli espressamente previsti che possono disorientare o ingannare il consumatore (ad esempio: "pashmina" o "sheep cashmere"). E' tuttavia prevista la possibilità di impiego di qualificativi diversi nel caso questi siano conformi agli usi leali di commercio e ai principi della correttezza professionale (art. 8, c. 7).
  • Designazione della composizione. L'etichetta deve recare l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso delle fibre presenti.
    • Se il prodotto è composto di una o più fibre, di cui una rappresenti almeno l'85% del peso totale, deve essere designato mediante la denominazione della fibra, seguita da relativa percentuale in peso, ovvero dall'indicazione "minimo 85%", ovvero mediante composizione percentuale completa del prodotto (art. 6, c. 1).
    • Se il prodotto è composto di due o più fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85% del peso totale, deve essere indicata la denominazione e la percentuale in peso presente, di almeno due delle fibre componenti il prodotto in ordine decrescente di peso, con o senza indicazione delle loro percentuali in peso. Tuttavia l'insieme delle fibre, ciascuna delle quali costituisca meno del 10% della composizione del prodotto, può essere indicato con l'espressione "altre fibre", seguita dalla percentuale globale (art. 6, c. 2).
  • Etichette e contrassegni. I prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale. La denominazione, i qualificativi e i dati relativi alla composizione in fibre tessili vanno chiaramente indicati sui documenti commerciali (art. 8, c. 1 e 2). All'atto dell'offerta in vendita e della vendita ai consumatori i dati sopra menzionati devono essere indicati con gli stessi caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili e devono essere redatti anche in italiano (art. 8, c. 3 e 5). Se un marchio di fabbrica o una ragione sociale comportano una denominazione che può creare confusione circa la reale composizione dell'articolo, detta composizione, deve essere precisata in modo chiaro e visibile sulla stessa etichetta (art. 8, c. 4).
  • Controlli. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui si è riferito è affidata al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, che la esercita attraverso l'Ispettorato Tecnico dell'Industria, avvalendosi eventualmente degli altri enti esistenti e sottoposti a vigilanza da parte del Ministero stesso, coadiuvato dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria. I controlli di conformità dei prodotti tessili alle indicazioni di composizione previste dalla legge, vengono eseguiti secondo i metodi d'analisi previsti dalla legge 883/73 agli artt. 17-24.
  • Multe. La legge del 1973, n.883 in materia di etichettatura tessile, punisce con multe di diverso ammontare, salvo che il fatto non costituisca più grave reato:
    • chi immetta direttamente al consumo un prodotto tessile che secondo i termini di legge deve essere etichettato, senza che esso sia munito delle indicazioni di denominazione e composizione prescritti (art. 25, c. 1);
    • chi immetta direttamente al consumo un prodotto tessile etichettato con le indicazioni di denominazione e composizione non conformi alla reale composizione dello stesso (art. 25, c. 2);
    • chi, nel ciclo industriale e di commercializzazione antecedente alla fase di immissione del prodotto tessile al consumo diretto, ceda a qualsiasi titolo, materie prime tessili e prodotti semilavorati e finiti, omettendo di fornire le indicazioni prescritte dalla legge, oppure fornendole in maniera non conforme alla composizione del prodotto (art. 25, c. 3).
Labeling
Per cortese concessione di Filati Biagioli Modesto

NORME AMERICANE

Il "Wool Products Labeling Act" tutela i consumatori e i produttori contro i tessuti e i capi di lana etichettati in modo ingannevole e scorretto. Questa legge, emanata dal Federal Trade Commission's Bureau of Consumer Protection, richiede che sui capi vengano indicate le seguenti informazioni:

  1. I prodotti contenenti lana devono essere etichettati indicando i componenti nell'ordine di preponderanza con le percentuali totali di fibre di lana, di lana rigenerata e di ogni altra fibra diversa dalla lana e presente in misura del 5% o più. Se un capo contiene una piccola percentuale di fibra di tipo cashmere, ad esempio, è illegale usare la parola "cashmere" in modo tale da fuorviare il consumatore facendogli credere che il capo sia composto totalmente o per la maggior parte da detta fibra.
  2. Quando si usa un nome generico o un marchio commerciale di fibre su qualsiasi etichetta, su quella stessa etichetta dovrà essere resa nota la composizione con le percentuali di tutte le fibre presenti.
  3. Il paese d'origine del capo deve essere dichiarato e l'etichetta deve anche indicare se il capo è stato fabbricato negli USA utilizzando un tessuto importato.
  4. Tutte le informazioni devono essere in inglese.
  5. La dicitura "tutto" o "100%" può essere usata con l'appropriato nome della fibra quando il capo è composto da un solo tipo di fibra.
  6. Un'etichetta dev'essere visibile e fissata in modo stabile ad ogni indumento di lana e deve rimanere sul capo fino alla vendita dello stesso al consumatore.

I dettaglianti dovrebbero essere informati del fatto che l'uso ingannevole del termine "cashmere" per le miste, sia nella pubblicità che nella promozione nei negozi, è illegale.

Per ulteriori informazioni sull'etichettatura di capi in lana e sulla questione dell'etichettatura non veritiera dei prodotti in cashmere e in pelo di cammello, contattate il Cashmere and Camel Hair Manufacturers Institute.


Home | Generale | Consumatore | Distributore | Novita

© 1999-2009 CCMI. All rights reserved.